Rinnovo CCNL Sanità: il punto sulla trattativa

È proseguito nella giornata di ieri 22/02/2022 il confronto per il rinnovo del CCNL del comparto sanità pubblica tra ARAN e organizzazioni Sindacali.

Prima di affrontare il tema rinnovo CCNL comparto Sanità Pubblica è importante sottolineare come, in data 21/01/2022, le segreterie nazionali di Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl abbiano deciso di proclamare lo stato di agitazione del personale del comparto, stante la necessità di garantire lo stanziamento delle risorse identificate in legge di bilancio come utili al rifinanziamento dei fondi e del nuovo sistema di classificazione.

A fronte di questa premessa, in apertura di trattativa l’ARAN e le altre organizzazioni Sindacali sono state informate di questo stato di agitazione.

A seguire è iniziato il confronto che si è concentrato su un testo che l’ARAN ha inviato nella serata del 21/02/2022 alle OO.SS..

Un testo superiore alle 130 pagine, comprensivo di tabelle, che ha sostanzialmente unificato tutti i documenti presentati e in parte discussi fino ad ora, apportando anche alcune modifiche nei contenuti rispetto a quanto precedentemente presentato da ARAN.

Pur essendo carente ancora di molti degli argomenti che dovranno essere trattati dal nuovo contratto, l’esito di questa operazione ha generato un testo che, visti i tempi di invio da parte di ARAN, necessità di essere valutato con grandissima attenzione in ogni passaggio.

Da una prima disamina, che, come abbiamo anticipato nel corso della trattativa, dovrà necessariamente essere seguita da un lavoro di confronto coi testi precedenti più analitico, non possiamo registrare avanzamenti significativi rispetto alle criticità che le OO.SS. avevamo già precedentemente evidenziato.

LA POSIZIONE DI FP CGIL, CISL FP, UIL FPL

Da una prima lettura emerge a nostro avviso che:

la revisione delle indennità proposta rischia di produrre paradossalmente un peggioramento non solo di quanto oggi percepito dai lavoratori, ma anche delle condizioni di lavoro, ad esempio in materia di pronta disponibilità;

la proposta di nuovo ordinamento professionale non declina ancora in maniera corretta le specificità dei professionisti e i requisiti richiesti per la nuova area di Elevata Qualificazione sono addirittura più stringenti di quelli oggi richiesti per un incarico Dirigenziale;

la proposta presentata sui nuovi differenziali economici, che dovrebbero sostituire l’attuale sistema delle progressioni economiche orizzontali, considerando sostanzialmente come punto di partenza quanto già maturato a titolo di fasce, non apre spazi a sufficienza per sviluppare adeguatamente il nuovo strumento;

mancano le risposte alle richieste sindacali in materia di relazioni sindacali e di valorizzazione della contrattazione;

anche sulla parte del rapporto di lavoro è stato ripresentato il vecchio testo, mancando qualsiasi risposta alle criticità che avevamo già evidenziato

ancora non risulta essere affrontato il tema del personale della Ricerca e di supporto alla ricerca che opera negli IRCCS e IZA.

manca qualsiasi risposta alle specificità delle Arpa, per le quali continuiamo a richiedere l’istituzione di una sezione contrattuale che possa occuparsi anche di affrontare il tema indennitario oltre a quello dei profili, per affrontare anche il tema della proposta ARAN di un profilo di collaboratore tecnico ambientale che, per com’è strutturata, potrebbe risultare funzionale ad alcune realtà e disfunzionale in altre.

Queste sono le prime valutazioni che,” a caldo”, sono state proposte al tavolo di trattativa e che sono in buona misura state confermate anche negli interventi delle altre organizzazioni sindacali.

Il testo presentato, come peraltro correttamente sottolineato anche dal Presidente dell’ARAN è necessariamente da considerarsi oggetto di trattativa, e non può essere in alcun modo prefigurato come condiviso.


LA POSIZIONE DI FIALS

Nel merito dell’articolato ARAN, la FIALS ha affrontato alcune considerazioni – nodi politici – relativamente ad istituti contrattuali sui quali non sono stati riscontrati passi in avanti nel testo ARAN rispetto alle nostre osservazioni e proposte.

In particolare, sul sistema di classificazione professionale del personale, permangono contrarietà relative:

  1. Area del personale di elevata qualificazione”: requisiti richiesti per accedere – laurea magistrale o specialistica accompagnata da ameno cinque anni di esperienza di incarichi di responsabilità o posizioni equivalenti nel settore privato –. Sono requisiti richiesti per accedere alla Dirigenza Sanitaria e PTA e non certo proponibili o assimilabili per il personale del comparto; 
  2. personale infermieristico: non è accettabile il concetto e la proposizione che questo personale svolge le proprie competenze “affiancando” (quindi costola marginale) il dirigente medico. L’infermiere, abbiamo ribadito, svolge le proprie competenze in autonomia e insieme all’équipe assistenziale opera e partecipa (in un sistema multidisciplinare e multiprofessionale) nel trattamento diagnostico/terapeutico del paziente;
  3. Operatori Socio Sanitari e inquadramento: non va bene l’inquadramento di questo personale nell’”Area degli operatori” senza alcun riconoscimento delle proprie specifiche attività. Il legislatore ha riconosciuto il ruolo socio sanitario nello specifico per questo profilo (non più nel ruolo tecnico), e questa evoluzione legislativa deve necessariamente avere delle ricadute positive anche nell’inquadramento verso l’”Area degli Assistenti”;
  4. Area dei professionisti della salutePersonale ARPA e II.ZZ.SS.-:
    • non è condivisibile istituire un nuovo profilo professionale di “collaboratore tecnico professionale ambientale” per gli attuali collaboratori tecnico professionali del personale dell’ARPA – si tratta di geologi, ingegneri e agronomi – che sarebbero per sempre relegati all’interno delle ARPA senza alcuna possibilità della mobilità volontaria nell’ambito delle Aziende ed Enti del SSN come attualmente avviene;
    • non è condivisibile un medesimo inquadramento di questi professionisti rispetto ai requisiti posseduti – laurea di 5 anni vecchio ordinamento – e lauree triennale nuovo ordinamento;
    • non è condivisibile l’inquadramento del personale degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali in possesso delle lauree di biologo, fisico e chimico, nel profilo di “collaboratore professionale Tecnico”, pur svolgendo strettamente competenze e funzioni sanitarie specifiche, negando loro non solo la partecipazione all’aggiornamento professionale obbligatorio ECM nonostante la relativa iscrizione all’Ordine professionale, ma anche la mobilità volontaria. Necessita che questi professionisti rientrano nel profilo di Collaboratore professionale sanitario.

Sull’istituto contrattuale del passaggio di profilo professionale (cambio di profilo) nell’ambito della stessa Area Professionale, è stato osservato e richiesto come i passaggi orizzontali devono essere un diritto del dipendente e non certo una possibilità o concessione dell’Azienda prima di assumere personale dall’esterno.

Sulla metodologia di attribuzione dei “livelli differenziali” – ex passaggio di fascia – abbiamo rilevato come la proposta ARAN sia notevolmente farraginosa e non garantisce la possibilità di incrementi retributivi a tutto il personale.

Tra l’altro non è possibile:

  • che vengano definite graduatorie di selezioni solo in base alla media delle tre ultime valutazioni della performance individuale – la parte comportamentale “escludendo” sia le competenze ed attività sviluppate nell’organizzazione della propria unità operativa – performance organizzativa – che il riconoscimento dell’attività prestata negli anni di attività;
  • che si ponga il divieto allo scorrimento delle graduatorie e che le stesse non possano essere utilizzate negli anni successivi.

La proposta FIALS va verso un sistema differente, assimilabile a quello definito nel contratto del personale delle funzioni centrali, e che dia la possibilità a tutti, senza escluderne qualcuno, al riconoscimento dei “livelli differenziali professionali”.

Tra l’altro tali livelli differenziati – ex fasce – maturati nell’Azienda di provenienza devono essere mantenuti in caso di passaggio di mobilità volontaria o concorso pubblico in altra Azienda.

Il nuovo “sistema degli incarichi – parte propositiva presentata dall’ARAN – è apprezzabile perché contiene diverse nostre osservazioni e proposte tra le quali il pieno riconoscimento e valorizzazione delle funzioni di coordinamento per le professioni del ruolo sanitario, dell’incarico professionale di base, subito dopo il periodo di prova, a tutto il personale dell’”Area dei professionisti della salute e dei funzionari” e gli incarichi professionali anche per il personale dell’”Area degli Assistenti” e quella degli “Operatori”. 

Viene, inoltre, riconosciuto per la prima volta anche la “funzione di tutoraggio” per il personale del ruolo sanitario e socio sanitario.

Permangono comunque, ancora, diverse criticità sul sistema degli incarichi rispetto a quanto proposta dalla FIALS.

In particolare, NON È ACCETTABILE:

  1. che per gli incarichi di funzione organizzativa per i dipendenti dell’”Area dei professionisti della salute e dei funzionari” venga richiesto ancora il possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica. Per la FIALS devono permanere i requisiti conquistati con l’attuale contratto nazionale di lavoro;
  2. che per gli incarichi professionali per il personale dell’”Area degli Assistenti” e quella degli “Operatori” vengano richiesti almeno 15 anni di anzianità nel profilo. La nostra proposta definita nel corso delle diverse trattative è stata e rimane quella massino di 5 anni di anzianità nel profilo;
  3. che la valutazione degli incarichi di funzione organizzativa e di coordinamento sia affidata direttamente e esclusivamente ai medici o ai dirigenti della PTA. Una proposta che è stata già respinta ed osservato che la valutazione deve rispettare il sistema di sovraordinazione funzionale. Vale a dire nello specifico che:
    • il personale dell’unità operativa deve essere valutato dall’incarico di funzione di coordinamento ove esistete o in alternativa dall’incarico di funzione organizzativa;
    • l’incarico di coordinamento deve essere valutato dall’incarico di funzione organizzativa ove esistente nei modelli organizzativi aziendali e diversamente dal dirigente delle professioni sanitarie;
    • l’incarico di funzione organizzativa dal Dirigente delle professioni sanitari per il personale del ruolo sanitario, dal dirigente dell’Area Socio Sanitaria e dirigente PTA per i rispettivi profili professionali.

Abbiamo, anche sollevato il problema del riconoscimento delle funzioni di coordinamento anche per gli Assistenti sociali perché tale funzione è anche propria e riveniente dalla legislazione sull’istituzione del profilo professionale.

Sui diversi istituti del rapporto di lavoro: orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e festività, permessi e assenze e congedi, abbiamo preso atto che l’ARAN ha condiviso diverse nostre osservazioni e richieste. Permangono ancoro lievi criticità che divengono enormi in alcuni istituti quali la pronta disponibilità e il lavoro straordinario.

Sull’istituto della pronta disponibilità abbiamo osservato come tale istituto deve essere superato con il servizio attivo h. 24 e che l’indennità oraria deve necessariamente essere rivalutata ed aumentata rispetto a quanto proposto dall’ARAN – euro 1,80 lorde oraria -, e che non è accettabile l’aumento delle pronte disponibilità mensili da n. 6 a 10.

Sul lavoro straordinario, abbiamo osservato che l’aliquota non può essere definita per area, senza aggiungere le maggiorazioni attuali e certamente non può essere svincolata dalla retribuzione stipendiale in possesso.

Ed ancora permane il nostro NO secco a considerare solo l’attività del personale non turnista nelle festività infrasettimanale per il riposo compensativo o pagamento lavoro straordinario.

Sull’annoso problema della “Mobilità volontaria” del personale tra le diverse Aziende, ancora una volta abbiamo indicato, rispetto alla proposta ARAN, che:

  • la mobilità, oltre a non comportare novazione del rapporto di lavoro deve proseguire anche con il diritto alle ferie, maturate nell’ente di provenienza, da fruire nella nuova azienda trasferita;
  • che l’Azienda deve rispondere, entro 30 giorni, non solo con valide e documentate motivazioni sull’eventuale diniego della mobilità volontaria, ma che lo stesso diniego deve assumere solo situazione di “provvisorietà” che viene subito meno al mutare delle condizioni che hanno formulato il diniego;
  • necessità di confermare il diritto alla “mobilità per compensazione”.

Rispetto a quanto definito e proposto dall’ARAN sull’istituto del “lavoro agile”, abbiamo osservato che necessità tenere presente le peculiarità dei modelli organizzativi assistenziali per le professioni sanitarie e quelli riferiti agli assistenti sociali ed in particolare prevedere anche il diritto per le professioni sanitarie e socio sanitarie di svolgere attività in lavoro agile tenendo presente i nuovi sistemi di digitalizzazione in sanità, telemedicina ed in particolare teleassistenza.

Tale istituto contrattuale sicuramente potrebbe ritornare utile alle donne specie dopo il parto per limitare l’aspettativa e quindi l’assenza dal servizio che si ripercuote, tra l’atro, sugli altri operatori in servizio in caso di mancata sostituzione come attualmente avviene. Tra l’altro, con il sistema 6 sanità del PNRR, con uno sguardo alla sanità di prossimità, rimane più facile l’evoluzione del lavoro agile in sanità.

Notevolmente complessa è tutta la parte della struttura delle retribuzioni e gli incrementi degli stipendi tabellari.

L’ARAN ha consegnato per la prima volta delle tabelle nelle quali vengono riportate non solo gli aumenti retributivi stipendiali ma anche il nuovo trattamento economico del nuovo sistema di classificazione, come le tabelle sulle diverse indennità accessorie.

Su questa esplicita parte economica, la FIALS ha posto subito delle riserve in considerazione che mancano le proiezioni da parte dell’ARAN dei nuovi effetti retributivi rispetto alle retribuzioni attuali. 

Dalle proposte ARAN risulterebbe, in un’analisi sommaria, che vi è un appiattimento economico per le attuali categorie più alte rispetto alla retribuzione attuale e come il sistema delle indennità accessorie merita una più attenta valutazione e rivalutazione con gli ulteriori incrementi che devono necessariamente essere investite in questo nuovo contratto, tra l’altro definiti nella recente legge di bilancio, che permetterebbero, in parte, la specificità di rendere attrattiva l’attività, specie quella infermieristica e delle altre professioni sanitarie e sociali, nella sanità pubblica.

Inoltre, per un quadro complessivo della parte economica, mancano ancora le retribuzioni fisse e variabili per tutte le tipologie di incarichi ma anche la parte relativa “all’inquadramento in via transitoria del personale” come definito dall’art. 3 del decreto legge 80 del 2021 e cioè la possibilità di transitare nell’area superiore anche senza il titolo di studio previsto. 

Un articolato, che secondo noi, risolverebbe in gran parte anche l’inquadramento degli OSS oltre al personale dell’attuale categoria Ds e D con funzioni di coordinamento.

Infine, abbiamo sollevato due problematiche rilevanti quali: ridefinire l’istituto contrattuale dell’aspettativa e permettere al personale della ricerca “personale solo a tempo determinato” di poter fruire dell’aspettativa e della definizione del profilo professionale di “Autista Soccorritore”.

Il tavolo di confronto è stato aggiornato a venerdì prossimo, giornata nella quale dovrebbe essere presentata un’ulteriore parte inerente alcuni aspetti della parte economica.

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